Onorevoli Colleghi! - Lo sviluppo economico contemporaneo è caratterizzato da due significativi fenomeni di controversa modernizzazione: la finanziarizzazione e la mondializzazione. Un simile sviluppo necessita di una peculiare preparazione per cercare di annullare i fattori distorsivi.
      Tra questi fattori ci sono senza dubbio fenomeni illeciti sempre più sofisticati: basti pensare alle frodi informatiche, ai circuiti di contraffazione delle merci, ai traffici di stupefacenti sempre nuovi, all'evasione fiscale di società off shore. Fattispecie penali e organizzazioni criminali già conosciute sono, nondimeno, corroborate e numericamente accresciute dalla fase di sviluppo economico, si pensi solo al «lavoro schiavo» di centinaia di migranti.
      Per fare fronte ad una situazione quotidianamente più complessa, le proponenti ritengono sia necessario costituire un Corpo di polizia economica e finanziaria per valorizzare al meglio gli strumenti e le professionalità del Corpo della guardia di finanza, Corpo a ordinamento militare con compiti connessi alla repressione della criminalità economica e alla partecipazione alle attività doganali. Si tratta quindi di isolare «le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea» oggi attribuite al Corpo della guardia di finanza dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e di conferirle a un Corpo civile di polizia.

 

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      Se diamo uno sguardo comparativo all'Unione europea, constatiamo che le Forze di polizia dedicate alla lotta contro la criminalità economica, sia in Francia che in Gran Bretagna, hanno scelto la via della specializzazione all'interno delle Forze di polizia generaliste.
      Per la Francia, la legge 95-73 del 21 gennaio 1995 definisce tra i compiti della Police Nationale la lotta contro la delinquenza economica e finanziaria. Sul piano organizzativo questo si traduce nella presenza, all'interno delle articolazioni della Police Judiciaire, di una Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières che raggruppa tutte le competenze in materia di contrasto e di repressione del crimine economico e finanziario.
      In Gran Bretagna, in assenza di un modello organizzativo nazionale, in quanto le polizie britanniche sono articolate sul territorio, si può prendere a riferimento la più grande delle Forze di polizia del Regno Unito, la Metropolitan Police di Londra. All'interno di questa Forza esiste lo Specialist Crime Directorate, di cui un'articolazione è la Economic and Specialist Crime Unit, che raggruppa gran parte delle competenze in materia economica e finanziaria, riciclaggio, traffico di droga eccetera. Per quanto riguarda il controllo delle frontiere ai fini doganali, lo HM Revenue & Customs ha responsabilità anche per questo controllo ai fini del contrasto della criminalità non solo doganale, con un proprio servizio navale.
      L'anacronismo della situazione italiana richiede un intervento urgente e indifferibile che vada nel senso della modernizzazione della Polizia economica del nostro Paese. Il Corpo della guardia di finanza, la cui principale legge di ordinamento è la legge 23 aprile 1959, n. 189, mantiene ancora anacronistici compiti militari (ci sono reparti armati con mitragliatrici pesanti e mortai). Il quarto capoverso del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 189 del 1959 cita testualmente tra i compiti di questa Arma: «concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari». Si determina, pertanto, un'anomala congerie di funzioni militari e civili in un contesto organizzativo di una Forza armata. Conseguenze di tale anomalia sono: la formazione e l'addestramento militari nei confronti delle e degli addetti nonché l'affidamento del comando a un generale dell'Esercito che non può avere alcuna competenza nelle materie di specifica operatività del Corpo. Resta inoltre incomprensibile la limitazione di alcuni diritti fondamentali nei confronti delle donne e degli uomini che vi appartengono. Essi sono infatti soggetti alle norme di un codice penale militare in più parti dichiarato incostituzionale e censurato dalla stessa magistratura militare e sono deprivati di un diritto fondamentale come quello dell'organizzazione sindacale.
      La sempre maggiore complicazione degli interventi di indagine o di repressione di reati economico-finanziari necessita di un concerto sempre più forte tra le Forze di polizia civili. La sinergia tra Polizia di Stato, polizie locali (comunali e provinciali), organi decentrati dell'Agenzia delle entrate e Corpo della guardia di finanza è sovente realizzata negli interventi di indagine e di repressione di fattispecie penali, ma tale sinergia non può essere esperita fino in fondo a causa dello status militare del Corpo della guardia di finanza.
      Occorrerebbero aggiornamento, formazione e addestramento comuni, quasi, però, impossibili tra Forze ad ordinamento civile e Forze ad ordinamento militare.

      Riteniamo che liberando il Corpo della guardia di finanza dalle rigidità dell'organizzazione militare, sfrondandolo di quei compiti che non gli sono propri e che possono facilmente essere trasferiti o alle Forze armate o alle altre Forze di polizia, si potrebbe ottenere un ritorno in termini di efficienza e anche di riduzione dei costi. Inoltre, il passaggio del servizio aeronavale, per la sua componente alturiera, al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, eventualmente procedendo ad una specifica articolazione al suo interno, potrebbe sviluppare importanti sinergie con la struttura navale delle capitanerie, con indubbi miglioramenti per l'efficienza e per l'economicità dell'esercizio.
 

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      La presente proposta di legge prevede che il Governo, esercitando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge la delega ivi contenuta, adotti uno o più decreti legislativi che fissino tempi e modalità dell'istituzione e del funzionamento della nuova Polizia economica e finanziaria.
      La nuova Polizia (articolo 1) assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi economici e finanziari e del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea nonché di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica attraverso l'attribuzione dei compiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Altri compiti, come ad esempio quelli attribuiti alla componente alturiera del Servizio aeronavale del Corpo della guardia di finanza, transitano invece nel Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera oppure all'Arma dei carabinieri o alle Forze armate (articolo 3).
      L'ordinamento della nuova Polizia economica e finanziaria è civile (articolo 3).
      Fatti salvi i diritti acquisiti, il personale del Corpo della guardia di finanza transita nella nuova Polizia, perdendo lo status militare, oppure nel Corpo delle capitanerie di porto.
      La nuova Polizia è incardinata nel Ministero dell'economia e delle finanze e per la nomina del suo capo è introdotta una normativa analoga a quella prevista per il Capo della Polizia di Stato (articolo 4). Sono infine modificate le strutture di formazione e di istruzione del personale della Polizia economica sopprimendo l'Accademia della Guardia di finanza e potenziando la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (articolo 5); tale struttura riformata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, avrà tra le sue competenze anche quella di formare il personale che transita da un'altra amministrazione (in particolare dalle Forze armate) alla nuova Polizia.
      L'articolo 6 disciplina invece l'accesso alla carriera direttiva e dirigenziale della costituenda Polizia con la medesima ratio normativa prevista per la Polizia di Stato.
 

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